Buone notizie per chi utilizza carte bancomat, ma non si fida degli strumenti di pagamento elettronici per il pericolo di clonazione o di truffa legato a queste tipologie di transazioni.
Non si contano i casi di cronaca relativi a sportelli bancomat manomessi che dopo l’inserimento della tessera riportano messaggi “carta illeggibile” o “sportello fuori servizio” dopo aver digitato il pin della scheda clonandone le funzionalità. Una recente sentenza della Cassazione su una vicenda occorsa ad un malcapitato che ha subito segnalato alla banca l’accaduto lascia uno spiraglio di possibilità di rimborso nel caso in cui si resti vittima di questo tipo di truffe.
Nel caso specifico – ricostruito dal portale di Diritto StudioCataldi.it – il raggiro denunciato è stato sottovalutato dagli impiegati dell’istituto.
Il funzionario invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello ha differito il controllo al giorno successivo senza suggerire di bloccare la tessera a scopo cautelativo.
Nelle quarantotto ore successive la vittima del raggiro si è vista prelevare fraudolentemente più di 7000 euro da parte di ignoti con superamento anche del plafond giornaliero previsto da contratto.
La banca ha incolpato il cliente per negligenza nella gestione della vicenda e quindi non ha voluto risarcirlo degli ammanchi. La Cassazione però ha dato ragione al cliente rilevando un comportamento contrattuale dell’istituto non consono al parametro della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. in quanto la banca è venuta meno a tale diligenza sotto due aspetti. Il primo è dovuto al funzionario della banca che ha raccolto la denuncia immediata del malfunzionamento del bancomat, il quale invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello ha differito il controllo al giorno successivo; il secondo consistente nell’omessa verifica mediante il sistema di telecamere attivato (ed assolutamente necessario al fine d’integrare l’obbligo di diligenza specifica) dell’avvenuta manomissione dell’ATM da parte di terzi.
Diligenza che, in ogni caso, deve essere commisurata alla natura dell’attività ed in particolare alla specificità dell’obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l’erogazione di denaro. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13777 del 2007) la banca avrebbe dovuto porre in essere strumenti idonei a garantire gli impianti da manomissione, rispondendo in mancanza dei relativi rischi.
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