Non può essere condannato per diffamazione chi abbia agito in uno stato d’ira e subito dopo di esso [1]. In pratica, non si viene condannati se l’offesa in pubblico, nei confronti di un’altra persona, è stata commessa nell’immediatezza all’altrui provocazione e come reazione ad essa. Il punto, però, che ha spesso occupato le aule dei tribunali, è fin dove si può parlare di “immediatezza”: ossia, quando è possibile dire che la diffamazione sia stata davvero la reazione, dettata da uno stato di collera, ad un precedente comportamento ingiusto (per es. un’offesa)? Volendo essere ancor più pratici e sintetici: per quanto tempo l’ira per aver subìto un’ingiustizia giustifica l’altrui diffamazione? Il chiarimento lo offre una sentenza di ieri della Cassazione [2].
Secondo la Corte, perché si possa essere giustificati per le offese proferite in pubblico nei confronti di un altro soggetto non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa, ma è sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dalla provocazione; non rileva quindi che sia trascorso del tempo quando il ritardo nella reazione sia dipeso dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l’offesa. In buona sostanza, per i Giudici del Palazzaccio, l’immediatezza della reazione deve essere valutata in base alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione in modo da non esigere una contemporaneità.
La vicenda si riferisce a un uomo che aveva rilasciato alla stampa delle dichiarazioni ingiuriose nei confronti di un conduttore televisivo (chiamandolo “demente”, “quaraquà”, ecc.) il giorno dopo essere stato da quest’ultimo provocato. Perché si possa parlare di provocazione, pertanto, è sufficiente che la reazione sia condotta a termine quando ancora è presente l’accecamento dello stato d’ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l’insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale. Non è quindi richiesto che la reazione sia sempre una reazione istantanea.
fonte www.laleggepertutti.it
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