mercoledì 15 giugno 2016

Bonus prima casa, l"Agenzia delle Entrate: "Ecco come evitare multe salate"

Se il contribuente che ha acquistato un immobile usufruendo del bonus prima casa non riesce a vendere entro l’anno successivo la casa di cui è proprietario e per la quale ha usufruito delle agevolazioni, può presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate prima che scada il termine in cui può chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata (1 anno), evitando così la sanzione. Stesso discorso se il contribuente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui si trova il nuovo immobile, entro 18 mesi dall’acquisto.


Come ricorda il portale ‘laleggepertutti.it’, se i termini sono scaduti si può invece ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con una circolare pubblicata sul proprio sito. Ma in cosa consistono i benefici fiscali sull’acquisto della prima casa? Se si acquista dal costruttore l’Iva scende dal 20% al 4%, mentre in caso di acquisto da privato l’imposta di registro è al 2% invece che al 9%.


Per usufruire di tali agevolazioni, invece, bisogna rispettare le seguenti condizioni: l’oggetto della compravendita deve essere un immobile accatastato nella categoria ‘A’, con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 e A/10 ; la casa deve trovarsi nel comune di residenza


dell’acquirente o, se in diverso comune, l’acquirente deve impegnarsi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dal rogito notarile; l’acquirente non deve essere titolare di altra casa nel territorio dello stesso comune ove acquista l’immobile con il beneficio; l’acquirente non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di altra casa acquistata con le agevolazioni prima casa. Nel caso lo fosse, deve venderla o prima del rogito o entro un anno dall’acquisto dell’immobile agevolato.

Nel caso in cui il contribuente non riesca a trasferire, entro i 18 mesi successivi al rogito, la propria residenza nell’immobile acquistato con il bonus prima casa, possono verificarsi due situazioni. Qualora risulti pendente il termine di 18 mesi, l’acquirente può revocare l’impegno fatto all’atto dell’acquisto dell’immobile agevolato, presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l’atto. In questo caso, il contribuente dovrà pagare l’imposta di trasferimento in misura ordinaria al netto di quanto da lui già versato in sede di registrazione (ossia Iva al 20% o imposta di registro al 9%) e i relativi interessi, senza sanzioni.


Se invece il termine di 18 mesi si è già compiuto, l’agevolazione decade e il contribuente sarà tenuto a pagare le sanzioni, avvalendosi del ravvedimento



Bonus prima casa, l"Agenzia delle Entrate: "Ecco come evitare multe salate" http://www.vivicasagiove.it/notizie/bonus-casa-lagenzia-delle-entrate-evitare-multe-salate/

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