C’è un’interessante novità per i proprietari di costruzioni abusive per le quali, cioè, non è stato chiesto il permesso a costruire. La sentenza numero 3194/16 del 18.07.2016. del Consiglio di Stato (conforme ad una recentissima pronuncia della Cassazione) mette ordine sulla possibilità di chiedere il permesso in sanatoria.
La concessione del beneficio – come illustrato dagli esperti di diritto del portale Laleggepertutti.it è subordinata al fatto che l’intervento sia conforme al piano regolatore e alla disciplina urbanistica vigente al momento sia della realizzazione dell’opera, sia della presentazione della domanda.
E’ dunque possibile evitare la demolizione dell’abuso edilizio, ma non basta ottenere la semplice sanatoria se il manufatto contrasta con le norme di legge vigenti.
Il permesso in sanatoria si può ottenere solo a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto e sia della presentazione della domanda.
In passato – spiegano sempre gli esperti del portale – si è ritenuta possibile la sanatoria di opere inizialmente nate in contrasto con il piano regolatore dell’epoca se quest’ultimo dopo veniva modificato e, nella nuova versione, rendeva possibili dette opere. È quella che veniva chiamata sanatoria giurisprudenziale o impropria. Il fondamento di tale interpretazione era il seguente: sarebbe inutile abbattere opere che, sebbene inizialmente difformi agli strumenti urbanistici, non lo siano più in un momento successivo e che, se solo edificate dopo la modifica del piano regolatore avrebbero ottenuto la sanatoria.
Senonché i giudici hanno mutato opinione e ora non ammettono la possibilità di una sanatoria impropria in quanto non prevista da alcuna legge.
Infatti, lo stesso ordinamento è contrassegnato dal principio di legalità dell’azione amministrativa e dal carattere tipico dei poteri esercitati dall’amministrazione, alla stregua del principio di nominatività, poteri che non possono essere surrogati dal giudice, pena la violazione del principio di separazione dei poteri e l’invasione di sfere di attribuzioni riservate all’amministrazione [3].
Il permesso di costruire in sanatoria può essere richiesto fino alla scadenza:
– del termine per il ripristino dello stato dei luoghi di novanta giorni dall’ingiunzione;
– del termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza;
– del termine fissato nella relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio;
– comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione del contributo di costruzione.
NOVITA" Abusi edilizi, c"è la sanatoria per le costruzioni senza autorizzazione. Ecco come richiederla http://www.vivicasagiove.it/notizie/novita-abusi-edilizi-ce-la-sanatoria-le-costruzioni-senza-autorizzazione-richiederla/
Nessun commento:
Posta un commento