venerdì 11 settembre 2015

Brandi (Fdi-AN), contro la prostituzione lotta zero, il regio decreto è valido

SAN NICOLA LA STRADA – L’Avv. Giuseppe Brandi, nella sua qualità di Coordinatore del circolo di Fdi/AN “Giorgio Almirante”, autorizzato (la prova contraria eventualmente va ricercata negli organi del direttivo del partito), assumendosi la responsabilità penale e civile circa la suddetta qualità, è intervenuto sulla problematica della prostituzione dilagante sul territorio cittadino e, in generale, lungo tutto il Viale Carlo III^. “Il problema della prostituzione a San Nicola riguarda tuta la collettività perché ora, in prossimità dell’arrivo dell’autunno e dell’inverno il sole cala sempre più presto e ciò comporta che le “signorine del sesso a pagamento” prendono servizio molto prima del solito e si avvicina in maniera spaventosa alle abitazioni che affacciano sul Viale Carlo III^. Sarebbe necessario procrastinare l’orario di servizio della Polizia Municipale sino alle ore 22.00 (magari assumendosi in servizio due ore dopo il normale orario) così da poter multare i clienti che si fermano a contrattare la prestazione con le stesse, creando, in tal modo, un grave pericolo alla circolazione stradale. Lo stesso discorso vale anche per Polizia e Carabinieri. C’è da sottolineare” – ha aggiunto Brandi – “che le FF.OO. possono applicare senza alcun problema, nei confronti dei travestiti – transessuali, il Regio Decreto del 18 giugno 1931 nr. 773, avente per oggetto: “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, nr. 146. Art. 85 (art. 83 T.U. 1926): “È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa (158) da euro 10 (lire 20.000) (159) a euro 103 (200.000) (159). È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa (158) da euro 10 (lire 20.000) (159) a euro 103 (200.000) (159). Anche la Corte di Cassazione” – ha concluso Brandi – “con una sentenza del 1976 afferma che il divieto di comparire mascherati in pubblico “ha carattere assoluto, essendo diretto a impedire che, mediante il mascheramento, possano compiersi i reati”.



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